Art. 43.
(Politiche abitative).

      1. Al fine di tutelare le coppie di fatto che versano in condizioni economiche disagiate e i nuclei stabili di persone in stato di bisogno, con particolare riguardo a quelli numerosi o con persone anziane o composte da individui non autosufficienti, lo Stato, le regioni e i comuni, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano concrete politiche di sostegno abitativo e individuano gli interventi economici necessari ad alleviare le situazioni di disagio.
      2. A parità di condizioni, le formazioni sociali di cui al presente capo non possono essere discriminate nelle graduatorie pubbliche relative all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare rispetto alle famiglie fondate sul matrimonio, allorché dimostrino che, al momento della presentazione della domanda, la coabitazione si protraeva, senza interruzioni, da almeno due anni nel medesimo comune.